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E' LEGGE IL DECRETO SUPERBONUS

Con 81 voti a favore, 48 contrari e 4 astenuti, anche il Senato ha dato il suo via libera definitivo al disegno di legge di conversione del Decreto Superbonus n.212 del 29 dicembre 2023. Uscito dalla Commissione Finanze e dalla Camera senza modifiche alla sua forma originale, il DL 212/2023 ha come obiettivo quello di evitare la mancata assegnazione dei benefici dell’agevolazione fiscale nel caso del mancato completamento degli interventi nelle scadenze di legge. 

I punti principali

Sanatoria per lavori incompleti e fondo indigenti – viene confermato che le detrazioni spettanti per gli interventi di Superbonus per le quali sia stata esercitata l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, con SAL effettuati entro il 31 dicembre 2023, non saranno oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso che per il mancato salto di due classi di efficienza.

Contributo per ISEE sotto i 15000 - Il medesimo articolo riconosce inoltre ai cittadini con reddito di riferimento (quoziente familiare) non superiore ai 15.000 euro, che abbiano completato almeno il 60% dei lavori entro il 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. 

No alla cessione ed assicurazione obbligatoria per i Comuni colpiti dal sisma – il DL SUperbonus estende il divieto generale di utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici alle zone sismiche 1, 2 e 3 comprese in piani di recupero di patrimonio edilizio o riqualificazione urbana per le quali non sia stato richiesto prima del 30 dicembre 2023 il relativo titolo abilitativo. Introduce inoltre l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per gli interventi agevolati con il 110 % in  Comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

Bonus Barriere Architettoniche limitato – viene confermata la limitazione degli interventi agevolabili dallo stesso bonus al 75% previsto dall’articolo 119-ter del decreto legge 34/2020, ed effettuati dopo il 31 dicembre 2023, ai soli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici. 

 

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